Art. 10

Procedura di comitato

In vigore dal 21 ott 2009
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell’ della decisione n. 1718/2006/CE, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’ e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 3.   I termini stabiliti all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.
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