Art. 10
Procedura di comitato
In vigore dal 21 ott 2009
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell’ della decisione n. 1718/2006/CE, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’ e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
3. I termini stabiliti all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:1041:oj#art-10