Art. 8
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 21 ott 2009
Disposizioni finanziarie
1. Le misure finanziate in virtù della presente decisione sono attuate in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (9).
2. Conformemente all’articolo 176, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (10), la Commissione può decidere, in funzione dei beneficiari e del tipo di azione, se questi possono essere esentati dalla verifica delle competenze professionali e delle qualifiche necessarie per portare a buon fine un’azione o un programma di lavoro.
3. In funzione del tipo di azione, l’aiuto finanziario può assumere la forma di sovvenzioni (rimborsabili a fronte del contributo del programma, a esclusione del sostegno per il doppiaggio e la sottotitolazione) o borse di studio. La Commissione può inoltre attribuire dei premi ad attività del programma o progetti. In funzione della natura dell’attività, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari o il ricorso a tabelle di costi unitari, a norma dell’articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
4. Il finanziamento concesso a titolo del programma non può superare il 50 % delle spese finali del progetto da finanziare. Tuttavia, nei casi espressamente previsti nel programma di lavoro annuale e nell’invito a presentare proposte, il finanziamento può raggiungere l’80 %.
5. Conformemente all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in combinato disposto con l’articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, il contributo dei beneficiari può essere fornito integralmente o parzialmente in natura, se il suo valore può essere stabilito sulla base delle spese realmente sostenute e debitamente giustificate dai documenti contabili o delle spese generalmente accettate nel mercato pertinente. I locali resi disponibili a fini di formazione o promozione possono essere inclusi in tale contributo.
6. Conformemente all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione, ove previsto nel programma di lavoro annuale e nell’invito a presentare proposte, può decidere che le spese direttamente legate all’esecuzione del progetto sono ammissibili al finanziamento anche se sostenute parzialmente dal beneficiario in una data antecedente alla procedura di selezione.
Storico versioni
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