Art. 9

Attuazione del programma

In vigore dal 21 ott 2009
Attuazione del programma 1.   La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma, secondo le disposizioni previste nell’allegato. La Commissione adotta misure per garantire la complementarietà delle azioni sostenute nel quadro degli obiettivi specifici definiti agli articoli da 5 a 7. 2.   Le seguenti misure di attuazione del programma sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2: a) un programma di lavoro annuale che definisce le priorità; b) una ripartizione interna annuale delle risorse del programma, compresa la ripartizione tra le misure nei diversi settori; c) gli orientamenti generali per l’attuazione del programma; d) il contenuto degli inviti a presentare proposte, la definizione dei criteri e le procedure per la selezione dei progetti; e) una selezione di proposte per l’erogazione di fondi comunitari eccedenti: — 200 000 EUR l’anno per beneficiario, nel caso dell’obiettivo specifico 1, — 300 000 EUR l’anno per beneficiario, nel caso dell’obiettivo specifico 2, — 300 000 EUR l’anno per beneficiario, nel caso dell’obiettivo specifico 3. 3.   La Commissione adotta le decisioni di selezione diverse da quelle elencate nel paragrafo 2, lettera e). La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al comitato di cui all’ tutte le informazioni pertinenti, ivi comprese le decisioni di selezione adottate in conformità del presente paragrafo entro due giorni lavorativi dall’adozione delle decisioni.
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