Art. 7

Obiettivo specifico 3: circolazione

In vigore dal 21 ott 2009
Obiettivo specifico 3: circolazione Al fine di migliorare la circolazione e la visibilità delle opere europee nei paesi terzi e di quelle dei paesi terzi in Europa e di rafforzare la domanda di contenuti audiovisivi culturalmente diversificati da parte del pubblico, soprattutto tra i giovani, gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti: a) incentivare gli operatori cinematografici dei paesi europei e dei paesi terzi ad aumentare reciprocamente le condizioni di programmazione e di proiezione (durata, visione e numero di proiezioni) delle prime visioni esclusive delle opere audiovisive. Il programma sostiene i progetti presentati dalle reti cinematografiche con proiezioni in Europa e nei paesi terzi che programmano un numero significativo di opere audiovisive nel territorio o nei territori dei loro partner; b) aumentare l’offerta di contenuti audiovisivi e migliorare le condizioni di trasmissione e di distribuzione di opere audiovisive dei paesi terzi attraverso canali di distribuzione europei (ad esempio, TV, IPTV, Web TV e piattaforme VOD) e di opere europee attraverso canali di distribuzione internazionali. Il programma sostiene i partenariati tra le emittenti (o piattaforme VOD) e i titolari di diritti allo scopo di diffondere un pacchetto di opere o di distribuire un catalogo di opere sulle piattaforme VOD; c) agevolare l’organizzazione di eventi e di iniziative di alfabetizzazione cinematografica, destinati soprattutto ad un pubblico giovane, miranti a promuovere a livello internazionale la diversità delle opere audiovisive e a rafforzare la domanda di contenuti audiovisivi culturalmente diversificati da parte del pubblico.
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Obiettivo specifico 3: circolazione (Art. 7 Decisione (UE) 2009/1041) — Testo vigente | Portale Normativo