Art. 4
Condizioni di partecipazione al programma
In vigore dal 21 ott 2009
Condizioni di partecipazione al programma
1. I progetti sono proposti ed eseguiti congiuntamente da professionisti europei e dei paesi terzi per essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma.
2. Ogni progetto mira a promuovere la creazione di una rete internazionale. A tal fine, a ogni progetto partecipano almeno tre partner. Tuttavia, possono essere ammessi progetti con due soli partner ove sia garantita la necessaria creazione di una rete.
3. Ogni progetto è coordinato da un professionista europeo e comprende almeno un partner di un paese terzo. Il coordinatore è responsabile della presentazione della proposta, della gestione del progetto, nonché dell’amministrazione finanziaria e dell’esecuzione di quest’ultimo.
Storico versioni
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