Art. 4

Condizioni di partecipazione al programma

In vigore dal 21 ott 2009
Condizioni di partecipazione al programma 1.   I progetti sono proposti ed eseguiti congiuntamente da professionisti europei e dei paesi terzi per essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma. 2.   Ogni progetto mira a promuovere la creazione di una rete internazionale. A tal fine, a ogni progetto partecipano almeno tre partner. Tuttavia, possono essere ammessi progetti con due soli partner ove sia garantita la necessaria creazione di una rete. 3.   Ogni progetto è coordinato da un professionista europeo e comprende almeno un partner di un paese terzo. Il coordinatore è responsabile della presentazione della proposta, della gestione del progetto, nonché dell’amministrazione finanziaria e dell’esecuzione di quest’ultimo.
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Condizioni di partecipazione al programma (Art. 4 Decisione (UE) 2009/1041) — Testo vigente | Portale Normativo