Art. 3

Definizioni

In vigore dal 21 ott 2009
Definizioni Ai fini della presente decisione, si intende per: 1) «professionista europeo», un professionista che: a) è cittadino di: i) uno Stato membro dell’Unione europea; o ii) uno Stato dell’EFTA che è membro del SEE, in conformità delle disposizioni della parte VI dell’accordo SEE; o iii) un paese di cui all’, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 1718/2006/CE (8), e non già menzionato al punto ii), laddove il paese: — dichiari la propria volontà di aderire al programma, e — versi un contributo calcolato sulla stessa base del suo contributo al programma MEDIA 2007; o b) è stabilito come soggetto giuridico in uno dei paesi di cui alla lettera a), punto i), o in un paese che soddisfa i requisiti di cui alla lettera a), punto ii) o iii), la cui proprietà, diretta o con partecipazione di maggioranza, appartiene e continua ad appartenere a uno o più dei paesi in questione o a uno o più cittadini di tali paesi fino alla fine del progetto; 2) «professionista di un paese terzo», un professionista che non è un professionista europeo; 3) «paese terzo», un paese diverso da quelli di cui al punto 1, lettera a), punto i), o da quelli che soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), punto ii) o iii); 4) «opera audiovisiva», un insieme di immagini in movimento con o senza effetto sonoro. Esempi di opere audiovisive comprendono film, documentari e film d’animazione; 5) «opere europee», opere audiovisive provenienti dai paesi elencati al punto 1, lettera a), punto i), ii) o iii).
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