Art. 3
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2009
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
1)
«professionista europeo», un professionista che:
a)
è cittadino di:
i)
uno Stato membro dell’Unione europea; o
ii)
uno Stato dell’EFTA che è membro del SEE, in conformità delle disposizioni della parte VI dell’accordo SEE; o
iii)
un paese di cui all’, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 1718/2006/CE (8), e non già menzionato al punto ii), laddove il paese:
—
dichiari la propria volontà di aderire al programma, e
—
versi un contributo calcolato sulla stessa base del suo contributo al programma MEDIA 2007;
o
b)
è stabilito come soggetto giuridico in uno dei paesi di cui alla lettera a), punto i), o in un paese che soddisfa i requisiti di cui alla lettera a), punto ii) o iii), la cui proprietà, diretta o con partecipazione di maggioranza, appartiene e continua ad appartenere a uno o più dei paesi in questione o a uno o più cittadini di tali paesi fino alla fine del progetto;
2)
«professionista di un paese terzo», un professionista che non è un professionista europeo;
3)
«paese terzo», un paese diverso da quelli di cui al punto 1, lettera a), punto i), o da quelli che soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), punto ii) o iii);
4)
«opera audiovisiva», un insieme di immagini in movimento con o senza effetto sonoro. Esempi di opere audiovisive comprendono film, documentari e film d’animazione;
5)
«opere europee», opere audiovisive provenienti dai paesi elencati al punto 1, lettera a), punto i), ii) o iii).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:1041:oj#art-3