Art. 6
Dati contestuali di pedaggio
In vigore dal 6 ott 2009
Dati contestuali di pedaggio
Gli esattori di pedaggi comunicano le eventuali modifiche dei dati contestuali di pedaggio agli Stati membri in cui sono situati i settori sottoposti a pedaggio di loro competenza in relazione, tra l’altro, a quanto segue:
a)
definizione del settore del S.E.T., in particolare l’estensione geografica e l’infrastruttura soggetta a pedaggio;
b)
carattere del pedaggio e principi di riscossione;
c)
veicoli soggetti a pedaggio;
d)
parametri di classificazione dei veicoli (come ad esempio numero di assi, massimo peso ammesso del rimorchio, tipo di sospensioni, ecc.) con la loro corrispondenza nella struttura tariffaria dell’esattore di pedaggi;
e)
dichiarazioni di pedaggio richieste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:750:oj#art-6