Art. 6

Dati contestuali di pedaggio

In vigore dal 6 ott 2009
Dati contestuali di pedaggio Gli esattori di pedaggi comunicano le eventuali modifiche dei dati contestuali di pedaggio agli Stati membri in cui sono situati i settori sottoposti a pedaggio di loro competenza in relazione, tra l’altro, a quanto segue: a) definizione del settore del S.E.T., in particolare l’estensione geografica e l’infrastruttura soggetta a pedaggio; b) carattere del pedaggio e principi di riscossione; c) veicoli soggetti a pedaggio; d) parametri di classificazione dei veicoli (come ad esempio numero di assi, massimo peso ammesso del rimorchio, tipo di sospensioni, ecc.) con la loro corrispondenza nella struttura tariffaria dell’esattore di pedaggi; e) dichiarazioni di pedaggio richieste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:750:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo