Art. 7
Pedaggio
In vigore dal 6 ott 2009
Pedaggio
1. Il pedaggio viene fissato dall’esattore di pedaggi in base, tra l’altro, alla classificazione del veicolo. La classificazione di un veicolo viene determinata sulla base dei parametri di classificazione dei veicoli di cui all’allegato VI. In caso di discrepanza tra la classificazione dei veicoli usata dal fornitore del S.E.T. e dall’esattore di pedaggi, prevale la classificazione di quest’ultimo, a meno che sia possibile dimostrare che è errata.
2. Oltre a richiedere a un fornitore del S.E.T. di pagare a fronte di rapporti di pedaggio motivati, un esattore di pedaggi può richiedere a un fornitore del S.E.T. di pagare per i mancati rapporti di pedaggio motivati relativi al conto di qualsiasi utente gestito dal fornitore del S.E.T.
3. Se un fornitore del S.E.T. ha inviato a un esattore di pedaggi un elenco di apparecchiature di bordo non valide, di cui all’, paragrafo 6, il fornitore del SET non può essere considerato responsabile di eventuali ulteriori pedaggi dovuti mediante l’uso di tali apparecchiature. Il numero di voci presenti nell’elenco delle apparecchiature di bordo non valide, il formato dell’elenco e la frequenza con cui viene aggiornato devono essere concordati tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T.
4. Nei sistemi di pedaggio DSRC, gli esattori di pedaggi comunicano dichiarazioni di pedaggio motivate ai fornitori del S.E.T. per i pedaggi dovuti dai rispettivi utenti del S.E.T.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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