Art. 8
Contabilità
In vigore dal 6 ott 2009
Contabilità
Qualora un’organizzazione fornisca servizi di riscossione di pedaggi e di fornitura del S.E.T., gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che conti economici e stati patrimoniali siano tenuti e pubblicati separatamente per ciascun tipo di attività e che non possano essere trasferiti fondi tra le due attività.
I sistemi di contabilità per le attività dell’esattore di pedaggi e del fornitore del S.E.T. devono essere tenuti separati tra loro e dai conti relativi a qualsiasi altro tipo di attività in modo che si possa effettuare una chiara valutazione dei costi e degli utili relativi alla fornitura del S.E.T.
Storico versioni
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