Art. 5
Accordi tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione
In vigore dal 16 set 2009
Accordi tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione
Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari delle Comunità sono stabilite mediante un accordo generale e in base a convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione.
L’accordo generale include in particolare le seguenti disposizioni:
1)
una definizione degli incarichi assegnati;
2)
i termini e le disposizioni dettagliate per lo svolgimento degli incarichi, comprese le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e l’organizzazione dei controlli da effettuare;
3)
le regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull’esecuzione degli incarichi;
4)
le condizioni alle quali è posta fine all’esecuzione degli incarichi;
5)
le disposizioni dettagliate per l’esame accurato della Commissione;
6)
le disposizioni che regolano l’uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati;
7)
le disposizioni che garantiscono la visibilità dell’azione comunitaria rispetto alle altre attività della struttura specifica di esecuzione;
8)
un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
9)
le disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell’ambito dell’EMRP riportate nell’;
10)
un elenco dei criteri da applicare nelle relazioni intermedie e finali, compresi quelli di cui all’.
Storico versioni
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