Art. 5

Accordi tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione

In vigore dal 16 set 2009
Accordi tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari delle Comunità sono stabilite mediante un accordo generale e in base a convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione. L’accordo generale include in particolare le seguenti disposizioni: 1) una definizione degli incarichi assegnati; 2) i termini e le disposizioni dettagliate per lo svolgimento degli incarichi, comprese le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e l’organizzazione dei controlli da effettuare; 3) le regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull’esecuzione degli incarichi; 4) le condizioni alle quali è posta fine all’esecuzione degli incarichi; 5) le disposizioni dettagliate per l’esame accurato della Commissione; 6) le disposizioni che regolano l’uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati; 7) le disposizioni che garantiscono la visibilità dell’azione comunitaria rispetto alle altre attività della struttura specifica di esecuzione; 8) un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario; 9) le disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell’ambito dell’EMRP riportate nell’; 10) un elenco dei criteri da applicare nelle relazioni intermedie e finali, compresi quelli di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:912(1):oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accordi tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione (Art. 5 Decisione (UE) 2009/912) — Testo vigente | Portale Normativo