Art. 7
Riduzione, trattenuta o cessazione del contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 16 set 2009
Riduzione, trattenuta o cessazione del contributo finanziario della Comunità
Se l’EMRP non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Comunità può ridurre, trattenere o porre fine al proprio contributo finanziario, in funzione dell’effettiva attuazione dell’EMRP.
Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento dell’EMRP, la Comunità può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell’effettivo importo del finanziamento pubblico assegnato dagli Stati partecipanti in base alle condizioni stabilite nell’accordo generale concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:912(1):oj#art-7