Art. 8
Tutela degli interessi finanziari della Comunità da parte degli Stati partecipanti
In vigore dal 16 set 2009
Tutela degli interessi finanziari della Comunità da parte degli Stati partecipanti
Per l’esecuzione dell’EMRP, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice, a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e con l’articolo 38, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione.
Storico versioni
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