Art. 10
Informazione
In vigore dal 16 set 2009
Informazione
La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione, conformemente alle prescrizioni generali di stesura delle relazioni stabilite dall’.
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