Art. 12
Partecipazione di altri paesi terzi
In vigore dal 16 set 2009
Partecipazione di altri paesi terzi
Gli Stati partecipanti e la Commissione possono approvare la partecipazione di qualsiasi altro paese in base ai criteri stabiliti dall’, lettera e), a condizione che tale partecipazione sia prevista dall’accordo internazionale pertinente. Inoltre, essi definiscono le condizioni in base alle quali i soggetti giuridici istituiti e i singoli residenti in tali paesi sono ammessi al finanziamento dell’EMRP.
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