Art. 2

Condizioni del contributo finanziario della Comunità

In vigore dal 16 set 2009
Condizioni del contributo finanziario della Comunità L’erogazione del contributo finanziario della Comunità è subordinata: a) alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti dell’effettiva istituzione dell’EMRP conformemente a quanto indicato all’allegato I; b) all’istituzione formale di una struttura specifica di esecuzione, dotata di personalità giuridica, incaricata dell’attuazione dell’EMRP e della ricezione, dell’assegnazione e del controllo del contributo finanziario comunitario nel quadro di una gestione centralizzata indiretta nel rispetto degli articoli 54, paragrafo 2, lettera c), e 56 del regolamento finanziario e degli articoli 35, 38, paragrafo 2, e 41 delle modalità di esecuzione; c) all’istituzione di un modello di «governance» efficace e appropriata del programma EMRP, in conformità all’allegato II; d) all’efficace esecuzione delle attività previste dall’EMRP descritte nell’allegato I da parte della struttura specifica di esecuzione, che include la pubblicazione di inviti a presentare proposte; e) all’assunzione dell’impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento dell’EMRP e ad aumentare tale contributo di una capacità di finanziamento di riserva pari al 50 % per far fronte ad una percentuale elevata di successo dei partecipanti ai progetti dell’EMRP e all’effettivo versamento del contributo finanziario ai beneficiari; f) al rispetto della normativa comunitaria che disciplina gli aiuti di Stato, in particolare le norme della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (10); g) alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del settimo programma quadro, nonché dei principi dell’integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e al contributo allo sviluppo sostenibile; h) alla formulazione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell’ambito dell’EMRP e all’attuazione e al coordinamento di programmi e attività di R&S avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e sostenere il largo impiego e la diffusione delle conoscenze create. L’approccio adottato seguirà il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (11) («regole per la partecipazione al settimo programma quadro»).
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