Art. 4

Ruolo del Centro comune di ricerca

In vigore dal 16 set 2009
Ruolo del Centro comune di ricerca 1.   Il Centro comune di ricerca della Commissione è ammesso a partecipare all’EMRP, e a beneficiare di finanziamenti dallo stesso, in base a condizioni simili a quelle vigenti per gli istituti nazionali di metrologia degli Stati partecipanti. 2.   Le risorse proprie del Centro comune di ricerca, che non rientrano nei finanziamenti da parte dell’EMRP, non sono calcolate come contributo finanziario comunitario ai sensi dell’. 3.   L’istituto del Centro comune di ricerca responsabile della metrologia, quale direzione della Commissione che agisce per conto della Comunità, è autorizzato a partecipare all’attuazione dell’EMRP nell’ambito della struttura specifica di esecuzione come osservatore senza diritto di voto.
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Ruolo del Centro comune di ricerca (Art. 4 Decisione (UE) 2009/912) — Testo vigente | Portale Normativo