Art. 1
Contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 16 set 2009
Contributo finanziario della Comunità
1. La Comunità versa un contributo finanziario al «programma europeo di ricerca metrologica» (l’«EMRP») avviato congiuntamente da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito e da Norvegia, Svizzera e Turchia (gli «Stati membri partecipanti»).
2. La Comunità, per la durata del settimo programma quadro, nel rispetto dei principi enunciati nell’allegato I e nell’allegato II, che costituiscono una parte integrante della presente decisione, versa un contributo finanziario corrispondente a quello degli Stati partecipanti ma non superiore a 200 milioni di EUR derivanti dagli stanziamenti annuali del bilancio generale dell’Unione europea.
3. Il contributo finanziario della Comunità è erogato congiuntamente a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tutti i temi pertinenti del programma specifico «Cooperazione».
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