Art. 13

Relazioni annuali e valutazione

In vigore dal 16 set 2009
Relazioni annuali e valutazione La relazione annuale relativa al settimo programma quadro presentata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 173 del trattato comprende una sintesi delle attività dell’EMRP. Tre anni dopo l’inizio del programma europeo di ricerca metrologica, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma stesso. La valutazione analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti nell’allegato I e contiene le raccomandazioni dell’EMRP sui modi migliori di rafforzare ulteriormente l’integrazione, la qualità e l’efficacia dell’attuazione, compresa l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria ed esamina l’adeguatezza del livello dei contributi finanziari degli Stati partecipanti, considerata la domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica della presente decisione. Al termine della partecipazione della Comunità al programma europeo di ricerca metrologica, ma non oltre il 2017, la Commissione, assistita da un gruppo di esperti indipendenti, effettua una valutazione finale degli obiettivi generali, specifici e operativi dell’EMRP. Tale gruppo effettua la propria valutazione basandosi, tra l’altro, sui seguenti indicatori: a) l’eccellenza scientifica dei progetti e delle borse assegnate misurata in termini di numero di pubblicazioni, brevetti e altri risultati scientifici; b) il livello di partecipazione al programma di ricercatori e istituti di ricerca esterni; c) l’aumento della capacità metrologica degli Stati membri e dei paesi associati al settimo programma quadro i cui programmi di metrologia sono in una fase iniziale di sviluppo; d) il numero e la qualità delle azioni di formazione; e) il numero e la qualità delle attività di comunicazione e divulgazione nel settore della metrologia. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Relazioni annuali e valutazione (Art. 13 Decisione (UE) 2009/912) — Testo vigente | Portale Normativo