Art. 9
Controllo da parte della Corte dei conti
In vigore dal 16 set 2009
Controllo da parte della Corte dei conti
La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e le ispezioni necessari a garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.
Storico versioni
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