Art. 7
Selezione di nuovi beneficiari
In vigore dal 16 set 2009
Selezione di nuovi beneficiari
1. La Commissione può selezionare nuovi beneficiari del programma e modificare di conseguenza l’allegato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente decisone completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
2. Per candidarsi come nuovo beneficiario, un organismo deve soddisfare i criteri di cui all’ e almeno uno dei seguenti criteri:
a)
essere un successore diretto di uno dei beneficiari elencati nell’allegato;
b)
svolgere attività a sostegno dell’attuazione delle politiche comunitarie mirate alla convergenza in materia di vigilanza e alla cooperazione nel settore dei servizi finanziari; o
c)
essere direttamente coinvolto nel processo di elaborazione o apporto di contributi all’elaborazione di principi internazionali, applicazione, valutazione e controllo di detti principi o di vigilanza sul processo di definizione dei principi, a sostegno dell’attuazione di politiche comunitarie nel settore dell’informativa finanziaria e della revisione dei conti.
3. Qualora un organismo selezionato dalla Commissione come nuovo beneficiario:
a)
soddisfi il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, può essere concessa la sovvenzione del suo predecessore elencato nell’allegato, a condizione che, nel caso di una sovvenzione per azioni, soddisfi anche i criteri relativi alle attività ammissibili di cui all’; o
b)
soddisfi i criteri relativi alle attività ammissibili di cui all’ e i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) o c), del presente articolo, può essere concessa una sovvenzione per azioni.
A norma della lettera b) del presente paragrafo, l’importo massimo di finanziamento disponibile previsto dalla sovvenzione per azioni non deve superare su base annua i crediti inutilizzati nel contesto delle sovvenzioni concesse per azioni specifiche o delle sovvenzioni di funzionamento ai sensi dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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