Art. 6

Attività ammissibili dei beneficiari per sovvenzioni di azioni

In vigore dal 16 set 2009
Attività ammissibili dei beneficiari per sovvenzioni di azioni Fatti salvi l’, paragrafo 3, e gli , sono considerate ammissibili ai fini delle sovvenzioni per azioni in quanto progetti specifici aventi dimensione comunitaria le seguenti attività: a) progetti nel settore delle tecnologie dell’informazione; b) programmi di formazione e regimi di distacco del personale delle autorità di vigilanza nazionali; c) conferenze, seminari, sessioni di formazione e riunioni di esperti; d) redazione e diffusione di pubblicazioni, preparazione ed esecuzione di altre attività di informazione; e) svolgimento di ricerche e preparazione di studi; e f) altre attività specifiche di sostegno pertinenti alla normativa o alla politica comunitaria nel settore della contabilità e della revisione contabile o alla convergenza/cooperazione in materia di vigilanza.
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