Art. 6
Attività ammissibili dei beneficiari per sovvenzioni di azioni
In vigore dal 16 set 2009
Attività ammissibili dei beneficiari per sovvenzioni di azioni
Fatti salvi l’, paragrafo 3, e gli , sono considerate ammissibili ai fini delle sovvenzioni per azioni in quanto progetti specifici aventi dimensione comunitaria le seguenti attività:
a)
progetti nel settore delle tecnologie dell’informazione;
b)
programmi di formazione e regimi di distacco del personale delle autorità di vigilanza nazionali;
c)
conferenze, seminari, sessioni di formazione e riunioni di esperti;
d)
redazione e diffusione di pubblicazioni, preparazione ed esecuzione di altre attività di informazione;
e)
svolgimento di ricerche e preparazione di studi; e
f)
altre attività specifiche di sostegno pertinenti alla normativa o alla politica comunitaria nel settore della contabilità e della revisione contabile o alla convergenza/cooperazione in materia di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:716:oj#art-6