Art. 3

Accesso al programma

In vigore dal 16 set 2009
Accesso al programma Per avere diritto a un finanziamento comunitario a titolo del programma, un beneficiario deve presentare le seguenti caratteristiche: a) deve trattarsi di una persona giuridica senza fini di lucro, con l’obiettivo di promuovere l’interesse pubblico e che persegue scopi di interesse generale europeo, come stabilito all’articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002; e b) non deve trovarsi, all’atto della concessione della sovvenzione, in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, all’articolo 94 e all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario.
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Accesso al programma (Art. 3 Decisione (UE) 2009/716) — Testo vigente | Portale Normativo