Art. 4

Beneficiari del programma

In vigore dal 16 set 2009
Beneficiari del programma 1.   Beneficiano del programma i beneficiari elencati nell’allegato. 2.   I beneficiari che esercitano attività internazionali in paesi terzi, quali ad esempio l’IASCF e il PIOB, non continuano a beneficiare del programma qualora dopo i primi due anni di cofinanziamento non abbiano compiuto progressi significativi verso la copertura della maggior parte del loro finanziamento complessivo con accordi di finanziamento neutri, ivi compresi i finanziamenti provenienti da partecipanti di paesi terzi.
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Beneficiari del programma (Art. 4 Decisione (UE) 2009/716) — Testo vigente | Portale Normativo