Art. 5

Concessione di sovvenzioni

In vigore dal 16 set 2009
Concessione di sovvenzioni 1.   La Commissione provvede al finanziamento a titolo del programma sotto forma di sovvenzioni e solo dietro presentazione di un adeguato programma di lavoro nonché di un bilancio stimato totale. 2.   Il finanziamento comunitario viene concesso sotto forma di sovvenzioni di funzionamento o sovvenzioni per azioni, in base alle seguenti condizioni: a) per i beneficiari elencati nella sezione A dell’allegato, il finanziamento comunitario deve essere concesso sotto forma di sovvenzioni di funzionamento; e b) per i beneficiari elencati nella sezione B dell’allegato: i) i beneficiari possono scegliere fra la sovvenzione per azioni e la sovvenzione di funzionamento; e ii) nel presentare alla Commissione il suo programma di lavoro e il suo bilancio previsionale generale ai sensi del paragrafo 1, il beneficiario deve dare alla Commissione conferma scritta che la propria richiesta di finanziamento non pregiudica l’indipendenza del comitato delle autorità di vigilanza per cui il beneficiario assicura la funzione di supporto amministrativo. 3.   Le sovvenzioni di funzionamento sono concesse unicamente per finanziare i costi e le spese operativi dei beneficiari, comprese quelle per il funzionamento delle rispettive segreterie e la retribuzione dei dipendenti. In caso di rinnovo, le sovvenzioni di funzionamento non decrescono automaticamente. 4.   Le sovvenzioni per azioni vengono assegnate soltanto per le attività di cui all’ e sono soggette alle seguenti condizioni: a) la loro finalità esclusiva deve essere quella di permettere ai beneficiari elencati nella sezione B dell’allegato di assicurare ai comitati delle autorità di vigilanza una funzione di supporto amministrativo per lo sviluppo e l’attuazione dei progetti indicati nelle decisioni che prevedono le sovvenzioni; e b) la funzione di sostegno amministrativo dei beneficiari elencati nella sezione B dell’allegato deve essere chiaramente definita nei loro rispettivi statuti. La funzione di supporto amministrativo di cui alla lettera b) costituisce lo scopo esclusivo dei beneficiari elencati nella sezione B dell’allegato e comprende lo svolgimento delle attività previste all’ a beneficio dei comitati delle autorità di vigilanza. 5.   La Commissione adotta una decisione sull’ammontare e sulla percentuale massima di finanziamento e pubblica tali importi.
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