Art. 9

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni finanziarie 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione della presente decisione per il periodo 2010-2013 è pari a 38 700 000 EUR. Nei limiti di detta dotazione, gli stanziamenti d’impegno per i beneficiari elencati nella sezione B dell’allegato sono di almeno 13 500 000 EUR, quelli per l’IASCF di non oltre 12 750 000 EUR e quelli per l’EFRAG di non oltre 11 250 000 EUR. 2.   Gli stanziamenti annuali assegnati in conformità della presente decisione sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. 3.   Quando la Commissione, nel quadro del progetto preliminare di bilancio, presenta all’autorità di bilancio la prima richiesta di stanziamento per l’IASCF, un mese prima della richiesta produce una relazione sulle riforme dell’IASCF in materia di governance e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è adeguatamente esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La relazione analizza in particolare la struttura e le procedure di governance, comprese la composizione e le prerogative dell’organo di sorveglianza, esaminando altresì la capacità di tale organo di svolgere il suo mandato pubblico in modo trasparente ed efficace. La relazione espone anche i progressi della tabella di marcia per l’applicazione nei paesi terzi degli IFRS ai loro emittenti nazionali. 4.   Quando la Commissione, nell’ambito del progetto preliminare di bilancio, presenta all’autorità di bilancio la prima richiesta di stanziamento relativamente all’esercizio successivo ai primi due anni di finanziamento dell’IASCF e del PIOB, un mese prima della richiesta produce una relazione che accerti se l’IASCF e il PIOB abbiano compiuto progressi significativi verso la copertura della maggior parte del loro finanziamento complessivo con accordi di finanziamento neutri, compresi i finanziamenti provenienti da partecipanti di paesi terzi. Tale relazione è adeguatamente esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per valutare se siano stati compiuti progressi significativi verso la neutralità dei finanziamenti, tenendo conto di quelli provenienti da paesi terzi.
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