Art. 11

Monitoraggio

In vigore dal 16 set 2009
Monitoraggio 1.   La Commissione provvede affinché: a) per ogni azione finanziata dal programma a titolo di sovvenzione per azioni, il beneficiario trasmetta ogni anno relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e una relazione finale dopo il completamento dell’azione; e b) per ogni programma di lavoro finanziato dal programma con una sovvenzione di funzionamento, il beneficiario trasmetta ogni anno una relazione di attività e una relazione finanziaria sull’esecuzione del programma di lavoro e una relazione finale a chiusura del periodo di ammissibilità al finanziamento comunitario. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni di cui alle lettere a) e b). 2.   Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con i competenti organi o servizi nazionali di controllo contabile, a norma dell’articolo 248 del trattato, o le ispezioni effettuate a norma dell’articolo 279, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del trattato, i funzionari e gli altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal programma, anche mediante controlli a campione e in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (12). Se necessario, è l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare le indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). 3.   La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni derivanti dall’attuazione del programma prevedano in particolare una supervisione e un controllo finanziario esercitati dalla Commissione (o da un rappresentante da essa abilitato), compreso l’OLAF, nonché dalla Corte dei conti per le revisioni contabili, se del caso in loco. 4.   Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzati dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare, agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per eseguire tali revisioni contabili. 5.   La Corte dei conti e l’OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso. 6.   Il beneficiario di una sovvenzione per azioni o di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell’anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall’ultimo pagamento. Il beneficiario di una siffatta sovvenzione provvede, se del caso, a mettere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso dei partner o dei membri. 7.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché siano adattati l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato e il calendario dei pagamenti. 8.   La Commissione provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.
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Monitoraggio (Art. 11 Decisione (UE) 2009/716) — Testo vigente | Portale Normativo