Art. 10

Attuazione

In vigore dal 16 set 2009
Attuazione I provvedimenti necessari per l’attuazione della presente decisione sono adottati dalla Commissione conformemente alle procedure stabilite dal regolamento finanziario e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:716:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo