Art. 12
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 16 set 2009
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. In sede di attuazione delle azioni finanziate a titolo del programma, la Commissione assicura che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, la realizzazione di controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (14), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. Per le attività comunitarie finanziate a titolo del presente programma, il concetto di irregolarità, in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.
3. La Commissione provvede affinché sia ridotto, sospeso o recuperato l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione, qualora accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza della presente decisione, della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere l’approvazione della Commissione, sia stata apportata a un’azione una modifica incompatibile con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora i progressi compiuti nella realizzazione di un’azione giustifichino solo una parte del sostegno concesso, il beneficiario comunica le osservazioni alla Commissione entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il finanziamento residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.
5. La Commissione provvede affinché eventuali importi indebitamente versati vengano restituiti. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Storico versioni
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