Art. 7

Notifica delle attività di sorveglianza e ispezione

In vigore dal 25 mar 2009
Notifica delle attività di sorveglianza e ispezione Uno Stato membro che intende esercitare sorveglianza e ispezionare navi da pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, indicato all’ del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione (6), e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca. La notifica contiene le seguenti informazioni: a) il tipo, il nome e l’indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili utilizzati per l’ispezione sulla base dell’elenco di cui all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le zone, definite all’, in cui si svolgeranno le attività di sorveglianza e ispezione; c) la durata delle attività di sorveglianza e ispezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:296:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo