Art. 9

Informazione

In vigore dal 25 mar 2009
Informazione 1.   Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni relative a detto mese: a) le attività di ispezione e controllo svolte; b) tutte le infrazioni constatate, precisando per ciascuna di esse: i) la nave da pesca (nome, bandiera e codice di identificazione esterno), la tonnara fissa, l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso interessati; ii) la data, l’ora e il luogo dell’ispezione; e iii) la natura dell’infrazione; c) la situazione attuale in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate; d) eventuali attività di coordinamento e cooperazione tra Stati membri. 2.   Le infrazioni vengono riportate in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Ciascuna relazione successiva comprende: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei procedimenti (ad esempio, casi pendenti, in appello, oggetto di indagine); e b) la descrizione specifica delle eventuali sanzioni imposte (ad esempio, entità delle ammende, valore del pesce/attrezzo confiscato, avvertimenti scritti). 3.   Se un’infrazione è constatata da un ispettore comunitario a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, le autorità dello Stato membro di bandiera informano senza indugio detto ispettore comunitario in merito al perseguimento dell’infrazione. 4.   Le relazioni contengono una giustificazione qualora non sia stata adottata alcuna misura.
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