Art. 8

Infrazioni

In vigore dal 25 mar 2009
Infrazioni 1.   Gli Stati membri i cui ispettori constatino eventuali infrazioni nel corso di un’ispezione delle attività elencate all’ informano i seguenti Stati in merito alla data dell’ispezione e agli elementi dell’infrazione: a) lo Stato membro di bandiera interessato e/o la parte contraente dell’ICCAT e, se del caso; b) lo Stato membro in cui sono stabiliti l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso. 2.   Se lo Stato membro i cui ispettori hanno constatato l’infrazione non adotta ulteriori provvedimenti, gli Stati membri informati ai sensi del paragrafo 1 prendono senza indugio le misure necessarie per ottenere e valutare le prove dell’infrazione. Essi svolgono le indagini eventualmente necessarie per perseguire l’infrazione. 3.   Gli Stati membri i cui ispettori osservano un’attività o una situazione che possano costituire un’infrazione grave quale definita nella raccomandazione 08-05, ne danno comunicazione immediata alle autorità di bandiera della nave da pesca, direttamente e tramite il segretariato dell’ICCAT, e alla Commissione. 4.   Qualora a bordo di una nave da pesca comunitaria sia constatata un’infrazione grave quale definita nella raccomandazione 08-05, lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione, la nave da pesca battente la propria bandiera cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi immediatamente in un porto da esso designato, dove è avviata un’indagine. Se la nave da pesca non è invitata a recarsi in un porto, lo Stato membro di bandiera fornisce sollecitamente la debita giustificazione alla Commissione. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell’ICCAT, che le mette a disposizione delle altre parti contraenti. 5.   Qualora il perseguimento di un’infrazione sia trasferito allo Stato membro di registrazione, in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri collaborano affinché siano comunque garantite la sicurezza e la continuità degli elementi di prova dell’infrazione constatata dai loro ispettori.
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