Art. 3

Programmi nazionali di controllo

In vigore dal 25 mar 2009
Programmi nazionali di controllo 1.   La Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, Malta e il Portogallo istituiscono programmi nazionali di controllo in conformità delle norme comuni stabilite nell’allegato I con riguardo alle attività elencate all’. 2.   Gli Stati membri indicati al paragrafo 1 presentano alla Commissione, entro il 15 marzo 2009 e 2010, i rispettivi programmi nazionali di controllo e i calendari annuali di attuazione. 3.   I programmi nazionali di controllo contengono tutti i dati indicati nell’allegato II. I calendari annuali di attuazione comprendono informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sulle zone in cui tali risorse saranno impiegate.
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Programmi nazionali di controllo (Art. 3 Decisione (UE) 2009/296) — Testo vigente | Portale Normativo