Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 25 mar 2009
Campo d’applicazione 1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione relativo al tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo comprende: a) tutte le attività di pesca praticate da navi da pesca, tonnare fisse e allevamenti; b) tutte le catture, gli sbarchi, i trasferimenti, i trasbordi e le operazioni di ingabbiamento; c) tutte le attività connesse di allevamenti e imprese di ingabbiamento, ingrasso, allevamento o trasformazione del tonno rosso e/o di commercializzazione di prodotti a base di tonno rosso, compresi importazione, esportazione, riesportazione, trasporto e magazzinaggio; d) l’attuazione dei piani di pesca annuali; e) il divieto di utilizzare aeroplani ed elicotteri per la ricerca del tonno rosso; f) la pesca sportiva e la pesca ricreativa; g) l’attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT; h) il monitoraggio e il controllo delle operazioni di pesca congiunta; i) l’attuazione delle misure relative alle capacità di pesca e di allevamento; j) l’attuazione del programma di osservazione degli Stati membri e del programma di osservazione regionale dell’ICCAT; k) l’attuazione delle norme relative alla registrazione delle navi da cattura autorizzate e delle altre navi da pesca. 2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2011.
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