Art. 6
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
In vigore dal 25 mar 2009
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
1. Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza in conformità del piano di impiego congiunto stabilito dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca sulla base dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005. Le ispezioni sono condotte conformemente alle disposizioni della raccomandazione 08-05, del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT e dell’allegato I della presente decisione.
2. A tal fine gli Stati membri interessati:
a)
provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;
b)
stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.
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