Art. 4

Condizioni riguardanti le sementi delle specie di cui all’articolo 1

In vigore dal 9 feb 2009
Condizioni riguardanti le sementi delle specie di cui all’ Le sementi delle specie di cui all’ devono soddisfare le condizioni seguenti: a) appartenere a una varietà iscritta nel catalogo nazionale di uno Stato membro o nell’elenco delle varietà destinate alla certificazione delle sementi dell’OCSE; b) essere certificate conformemente all’allegato I; c) soddisfare le condizioni di cui al punto 1 dell’allegato II.
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