Art. 4
Condizioni riguardanti le sementi delle specie di cui all’articolo 1
In vigore dal 9 feb 2009
Condizioni riguardanti le sementi delle specie di cui all’
Le sementi delle specie di cui all’ devono soddisfare le condizioni seguenti:
a)
appartenere a una varietà iscritta nel catalogo nazionale di uno Stato membro o nell’elenco delle varietà destinate alla certificazione delle sementi dell’OCSE;
b)
essere certificate conformemente all’allegato I;
c)
soddisfare le condizioni di cui al punto 1 dell’allegato II.
Storico versioni
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