Art. 3
Deroga
In vigore dal 9 feb 2009
Deroga
1. Ai fini dell’esperimento i miscugli di sementi contenenti le specie di cui all’, con o senza sementi delle specie elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE, possono essere commercializzati alle condizioni stabilite negli .
2. Gli Stati membri partecipanti possono derogare agli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 66/401/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:109(1):oj#art-3