Art. 3

Deroga

In vigore dal 9 feb 2009
Deroga 1.   Ai fini dell’esperimento i miscugli di sementi contenenti le specie di cui all’, con o senza sementi delle specie elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE, possono essere commercializzati alle condizioni stabilite negli . 2.   Gli Stati membri partecipanti possono derogare agli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 66/401/CEE.
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Deroga (Art. 3 Decisione (UE) 2009/109) — Testo vigente | Portale Normativo