Art. 2
Partecipazione degli Stati membri
In vigore dal 9 feb 2009
Partecipazione degli Stati membri
Qualsiasi Stato membro può partecipare all’esperimento.
Gli Stati membri che decidono di partecipare all’esperimento (di seguito «Stati membri partecipanti») ne informano la Commissione.
Essi possono ritirarsi in qualsiasi momento dall’esperimento previa informazione della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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