Art. 5
Condizioni riguardanti i miscugli oggetto dell’esperimento
In vigore dal 9 feb 2009
Condizioni riguardanti i miscugli oggetto dell’esperimento
Oltre alle condizioni stabilite dalla decisione 2004/371/CE, i miscugli oggetto dell’esperimento devono soddisfare le condizioni di cui al punto 2 dell’allegato II.
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