Art. 6

Restrizioni quantitative

In vigore dal 9 feb 2009
Restrizioni quantitative 1.   Gli Stati membri partecipanti garantiscono che la quantità totale di sementi destinate ai miscugli oggetto dell’esperimento non sia superiore a 1 000 tonnellate l’anno. 2.   Gli Stati membri partecipanti garantiscono che le imprese dichiarino all’autorità di cui all’allegato IV, parte A.I, lettera c), punto 2, della direttiva 66/401/CEE la quantità di miscuglio di sementi che intendono produrre. Uno Stato membro può vietare la commercializzazione di un miscuglio di sementi se ritiene che, alla luce degli obiettivi dell’esperimento, non sia opportuno immettere sul mercato quantità aggiuntive di miscugli di sementi. Esso informa immediatamente le imprese interessate.
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