Art. 8

Obblighi di informazione

In vigore dal 9 feb 2009
Obblighi di informazione 1.   Gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale con un elenco delle specie utilizzate nei miscugli oggetto dell’esperimento e le quantità commercializzate per miscuglio entro il 31 marzo dell’anno successivo. Gli Stati membri possono decidere di includere altre informazioni pertinenti nella relazione. 2.   Alla fine dell’esperimento, e in ogni caso alla fine della loro partecipazione, gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione che comprende le informazioni di cui al punto 3 dell’allegato II entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nella relazione possono essere incluse altre informazioni che essi ritengono pertinenti alla luce dell’obiettivo dell’esperimento.
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Obblighi di informazione (Art. 8 Decisione (UE) 2009/109) — Testo vigente | Portale Normativo