Art. 5

Accesso al programma

In vigore dal 16 dic 2008
Accesso al programma Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato e tenendo presenti le definizioni di cui all', il programma riguarda: a) gli istituti d'istruzione superiore; b) gli studenti di tutti i livelli del ciclo di istruzione superiore, compresi i dottorandi; c) i ricercatori post-dottorali; d) gli accademici; e) il personale dell'istruzione superiore; f) altre strutture pubbliche o private che operano nel settore dell'istruzione superiore, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali; g) le imprese; h) i centri di ricerca.
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