Art. 5
Accesso al programma
In vigore dal 16 dic 2008
Accesso al programma
Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato e tenendo presenti le definizioni di cui all', il programma riguarda:
a)
gli istituti d'istruzione superiore;
b)
gli studenti di tutti i livelli del ciclo di istruzione superiore, compresi i dottorandi;
c)
i ricercatori post-dottorali;
d)
gli accademici;
e)
il personale dell'istruzione superiore;
f)
altre strutture pubbliche o private che operano nel settore dell'istruzione superiore, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali;
g)
le imprese;
h)
i centri di ricerca.
Storico versioni
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Proeli:dec:2008:1298:oj#art-5