Art. 4
Azioni del programma
In vigore dal 16 dic 2008
Azioni del programma
1. Le finalità e gli obiettivi specifici del programma, come stabilito all', sono perseguiti mediante le seguenti azioni:
a)
Azione 1: programmi comuni Erasmus Mundus (master e dottorati) di eccellente qualità accademica, incluso un regime di borse di studio;
b)
Azione 2: partenariato Erasmus Mundus tra istituti di istruzione superiore europei e di paesi terzi, quale base per la cooperazione strutturata, gli scambi e la mobilità a tutti i livelli di istruzione superiore, incluso un regime di borse di studio;
c)
Azione 3: promozione dell'istruzione superiore europea attraverso misure che rafforzano l'attrattiva dei paesi europei in quanto meta educativa e centro di eccellenza mondiale.
Tali azioni sono illustrate in modo particolareggiato nell'allegato.
2. Per quanto concerne l'azione 2, le disposizioni della presente decisione si applicano unicamente nella misura in cui siano conformi alle disposizioni dell'atto legislativo in virtù del quale il finanziamento è previsto conformemente all', paragrafo 2.
3. Si possono applicare i seguenti tipi di approccio, se del caso combinandoli:
a)
sostegno allo sviluppo di programmi educativi congiunti di elevata qualità e di reti di cooperazione intesi a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi;
b)
sostegno rafforzato alla mobilità delle persone selezionate in base a criteri di eccellenza accademica, in particolare dai paesi terzi verso paesi europei, nel campo dell'istruzione superiore, rispettando il principio dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne e l'auspicio di una ripartizione geografica il più equilibrata possibile, e agevolando nel contempo l'accesso al programma in conformità con i principi delle pari opportunità e della non discriminazione;
c)
promozione delle conoscenze linguistiche, quanto più possibile, offrendo agli studenti la possibilità di imparare almeno due delle lingue parlate nei paesi in cui sono situati gli istituti d'istruzione superiore, e promozione della comprensione delle diverse culture;
d)
sostegno a progetti pilota basati su partenariati a dimensione esterna intese allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione superiore, in particolare alla possibilità di incoraggiare partenariati fra attori universitari ed economici;
e)
sostegno all'analisi e al controllo delle tendenze nel settore dell'istruzione superiore internazionale e della sua evoluzione.
4. Il programma prevede misure di sostegno tecnico, compresi studi, riunioni di esperti nonché informazioni e pubblicazioni direttamente mirate al raggiungimento degli obiettivi del programma.
5. La Commissione garantisce la diffusione più ampia possibile delle informazioni relative alle attività e agli sviluppi del programma, in particolare attraverso il sito internet Erasmus Mundus.
6 Un sostegno alle azioni di cui al presente articolo può essere concesso dalla Commissione previo esame delle risposte date agli inviti a presentare proposte e/o alle gare d'appalto. Per quanto riguarda le misure prese a titolo del paragrafo 4, la Commissione può, se del caso, eseguirle direttamente a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Essa tiene sistematicamente informato il Parlamento europeo nonché il comitato di cui all', paragrafo 1 della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:1298:oj#art-4