Art. 6

Compiti della Commissione e degli Stati membri

In vigore dal 16 dic 2008
Compiti della Commissione e degli Stati membri 1.   La Commissione: a) assicura la realizzazione efficace e trasparente delle azioni comunitarie previste dal programma in conformità con l'allegato e, per quanto riguarda l'azione 2, in conformità con gli strumenti giuridici di cui all', paragrafo 1, nonché nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma nella selezione dei beneficiari del programma; b) tiene conto della cooperazione bilaterale con i paesi terzi condotta dagli Stati membri; c) cerca di istituire sinergie e, se del caso, sviluppa azioni comuni con altri programmi e azioni comunitari nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca; d) fa in modo, stabilendo l'importo forfettario delle borse di studio, che sia preso in considerazione l'importo delle spese di iscrizione e delle spese stimate per gli studi; e) consulta le associazioni e le organizzazioni europee competenti nel campo dell'istruzione superiore che operano a livello europeo sulle questioni sollevate durante l'attuazione del programma e informa il comitato di cui all', paragrafo 1 dei risultati di tale consultazione; f) tiene regolarmente informate le sue delegazioni nei paesi terzi interessati in merito ad ogni elemento utile per il pubblico relativamente al programma. 2.   Gli Stati membri: a) pongono in atto le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione superiore secondo le prassi nazionali, e si sforzano di adottare le misure che risultino opportune per rimuovere qualsiasi barriera giuridica e amministrativa specificamente legata ai programmi di scambio tra i paesi europei e i paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo di fornire agli studenti e agli istituti informazioni precise e chiare per agevolare la loro partecipazione al programma; b) designano strutture appropriate incaricate di cooperare strettamente con la Commissione; c) favoriscono le potenziali sinergie con altri programmi comunitari e eventuali iniziative nazionali analoghe prese a livello di Stati membri. 3.   La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri: a) un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal programma; b) la diffusione dei risultati delle azioni intraprese nell'ambito del programma; c) un rafforzamento della strategia di comunicazione presso interlocutori potenzialmente interessati nei paesi europei e incentivi per i partenariati tra le università, le parti sociali e le organizzazioni non governative, al fine di sviluppare il programma.
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Compiti della Commissione e degli Stati membri (Art. 6 Decisione (UE) 2008/1298) — Testo vigente | Portale Normativo