Art. 7
Misure di esecuzione
In vigore dal 16 dic 2008
Misure di esecuzione
1. Tutte le misure necessarie per l'attuazione dell'azione 2 sono disciplinate dalle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006, al regolamento (CE) n. 1638/2006, al regolamento (CE) n. 1905/2006 e al regolamento (CE) n. 1934/2006, nonché all'accordo di partenariato ACP-CE e all'accordo interno ACP-CE. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all', paragrafo 1 in merito alle misure adottate.
2. Le seguenti misure, necessarie per l'attuazione del programma e delle rimanenti azioni della presente decisione, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 2, conformemente ai principi, agli orientamenti generali e ai criteri di selezione stabiliti nell'allegato:
a)
il piano di lavoro annuale, comprensivo delle priorità;
b)
il bilancio annuale, la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma e gli importi indicativi delle borse;
c)
l'applicazione degli orientamenti generali per l'attuazione del programma, compresi i criteri di selezione, quali descritti nell'allegato;
d)
le procedure di selezione, compresa la composizione e le norme procedurali interne della commissione giudicatrice;
e)
le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione di e trasferimento dei risultati.
3. Le decisioni di selezione sono adottate dalla Commissione. Quest'ultima informa il Parlamento europeo e il comitato di cui all', paragrafo 1 entro due giorni lavorativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:1298:oj#art-7