Art. 9
Partecipazione al programma di altri paesi in condizioni di parità con gli Stati membri
In vigore dal 16 dic 2008
Partecipazione al programma di altri paesi in condizioni di parità con gli Stati membri
Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
a)
di paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;
b)
di paesi candidati dotati di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali nonché ai termini e alle condizioni generali previsti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi riguardo alla loro partecipazione ai programmi comunitari;
c)
di paesi dei Balcani occidentali, conformemente ai principi generali nonché ai termini e alle condizioni generali previsti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi riguardo alla loro partecipazione ai programmi comunitari;
d)
della Confederazione svizzera, a condizione che con tale paese sia stato concluso un accordo bilaterale che ne prevede la partecipazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:1298:oj#art-9