Art. 11

Coerenza e complementarità con le altre politiche

In vigore dal 16 dic 2008
Coerenza e complementarità con le altre politiche 1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il programma sull'apprendimento permanente, con il settimo programma quadro di ricerca, con la politica di sviluppo, con i programmi di cooperazione esterna, con gli accordi di associazione ACP e con il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. 2.   La Commissione tiene regolarmente informato il Parlamento europeo e il comitato di cui all', paragrafo 1, sulle iniziative comunitarie intraprese in settori pertinenti, provvede ad un collegamento efficiente, e se del caso ad azioni congiunte, fra il programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione superiore avviati nel quadro della cooperazione comunitaria coi paesi terzi, compresi gli accordi bilaterali, e le organizzazioni internazionali competenti.
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