Art. 12
Finanziamenti
In vigore dal 16 dic 2008
Finanziamenti
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni 1 e 3 e delle correlate misure di sostegno tecnico di cui all', paragrafo 4, è fissata, per il periodo 2009-2013, a 493 690 000 EUR.
2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione 2 e delle correlate misure di sostegno tecnico di cui all', paragrafo 4 è fissata, per il periodo specificato all', paragrafo 2, in conformità con le norme, le procedure e gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1085/2006, dal regolamento (CE) n. 1638/2006, dal regolamento (CE) n. 1905/2006 e dal regolamento (CE) n. 1934/2006, nonché dall'accordo di partenariato ACP-CE e dall'accordo interno ACP-CE.
3. Gli stanziamenti annui sono autorizzati secondo la procedura annuale di bilancio dall'autorità di bilancio, nei limiti della dotazione finanziaria.
Storico versioni
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