Art. 12

Finanziamenti

In vigore dal 16 dic 2008
Finanziamenti 1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni 1 e 3 e delle correlate misure di sostegno tecnico di cui all', paragrafo 4, è fissata, per il periodo 2009-2013, a 493 690 000 EUR. 2.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione 2 e delle correlate misure di sostegno tecnico di cui all', paragrafo 4 è fissata, per il periodo specificato all', paragrafo 2, in conformità con le norme, le procedure e gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1085/2006, dal regolamento (CE) n. 1638/2006, dal regolamento (CE) n. 1905/2006 e dal regolamento (CE) n. 1934/2006, nonché dall'accordo di partenariato ACP-CE e dall'accordo interno ACP-CE. 3.   Gli stanziamenti annui sono autorizzati secondo la procedura annuale di bilancio dall'autorità di bilancio, nei limiti della dotazione finanziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:1298:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Finanziamenti (Art. 12 Decisione (UE) 2008/1298) — Testo vigente | Portale Normativo