Art. 1
Istituzione del programma
In vigore dal 16 dic 2008
Istituzione del programma
1. La presente decisione istituisce un programma «Erasmus Mundus» («il programma») per promuovere, da un lato, la qualità nell'istruzione superiore europeo e la comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi e, dall'altro, per favorire lo sviluppo dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore. Il programma dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica, tenendo conto al contempo di una rappresentanza geografica dei beneficiari quanto più equilibrata possibile.
2. Il programma è attuato per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'.
3. Il programma è a sostegno e integrazione delle azioni intraprese dagli Stati membri e all'interno degli stessi e rispetta pienamente la loro responsabilità per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione, nonché la loro diversità culturale e linguistica.
Storico versioni
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