Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2008
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
«istruzione superiore», tutti i cicli di corsi di studio o insiemi di cicli di studio, formazione o formazione alla ricerca di livello post secondario riconosciuti dall'autorità nazionale competente come rientranti nel sistema di istruzione superiore;
2)
«istituto d'istruzione superiore», un istituto che impartisce un'istruzione superiore ed è riconosciuto dall'autorità nazionale competente come rientrante nel sistema di istruzione superiore;
3)
«studente di corso di laurea di primo livello», uno studente iscritto a un programma d'istruzione superiore di primo livello che, al termine di tale programma, otterrà un primo titolo di istruzione superiore;
4)
«studente di corso master» (studente secondo livello), uno studente iscritto a un programma d'istruzione superiore di secondo livello che ha già ottenuto un primo titolo d'istruzione superiore o possiede un livello di formazione equivalente riconosciuto conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali;
5)
«dottorando» (studente terzo livello), un ricercatore all'inizio della carriera, a decorrere dal momento in cui ha ottenuto il diploma che dà formalmente accesso agli studi di dottorato;
6)
«ricercatore confermato», un ricercatore già titolare di un diploma di dottore, o che vanta almeno tre anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente tempo pieno), incluso il periodo di formazione alla ricerca presso un centro di ricerca istituito conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, a decorrere dal momento in cui ha ottenuto il diploma che dà formalmente accesso agli studi di dottorato proposti da un istituto di istruzione superiore;
7)
«accademico», una persona con un’esperienza accademica e/o professionale di prim’ordine, che tiene lezioni o svolge ricerche in un istituto di istruzione superiore o in un centro di ricerca istituito conformemente alle leggi e alle prassi nazionali;
8)
«personale dell'istruzione superiore», un insieme di persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione correlato all'istruzione superiore;
9)
«paese europeo», un paese che è uno Stato membro o che partecipa al programma conformemente all'. «Europeo», riferito a un singolo, significa una persona che sia cittadina o residente di un paese europeo. «Europeo», riferito a un istituto, significa che l'istituto ha sede in un paese europeo;
10)
«paese terzo», un paese che non è un paese europeo. «Proveniente da un paese terzo», riferito a un singolo, che non è cittadino né residente di nessun paese europeo. «Di un paese terzo», riferito ad un istituto che non ha sede in nessun paese europeo. I paesi partecipanti al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente fissato dalla decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) non sono considerati paesi terzi ai fini dell'esecuzione dell'azione 2;
11)
«master» (secondo livello), programmi d'istruzione superiore di secondo livello che seguono un primo ciclo o un livello di formazione equivalente e conducono a un titolo di livello master proposto da un istituto d'istruzione superiore;
12)
«dottorato» (terzo livello), programma di studio d'istruzione superiore correlato alla ricerca che segue un titolo d'istruzione superiore e porta a un diploma di dottorato proposto da un istituto d'istruzione superiore o, negli Stati membri ove questo è conforme alle leggi e alle prassi nazionali, da un centro di ricerca;
13)
«mobilità», lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, ogniqualvolta possibile con il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza;
14)
«diploma doppio o multiplo», due o più diplomi nazionali rilasciati ufficialmente da due o più istituti di istruzione superiore e riconosciuti ufficialmente nei paesi dove si trovano gli istituti che li hanno rilasciati;
15)
«diploma comune», un unico diploma rilasciato da almeno due degli istituti di istruzione superiore che propongono un programma integrato e riconosciuto ufficialmente nei paesi dove si trovano gli istituti che lo hanno rilasciato;
16)
«impresa», qualsiasi azienda che esercita un'attività economica del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale.
Storico versioni
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